28 febbraio 2012

News di diritto del 28.2.2012


"l'assoluzione in sede penale del testimone dal reato di falsa testimonianza non rende di per sè veritiera la dichiarazione da lui resa nel processo civile (Cass. n. 3674 del 1981). Al di là della formula assolutoria adottata dal giudice penale e della motivazione da questi fornita, deve infatti ritenersi che anche in questo caso permanga in capo al giudice civile il potere-dovere di valutare l'attendibilità del testimone, potendo il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice subire deroga soltanto nei casi stabiliti dalla legge (art. 116 cod. proc. civ.)" Cass. civ. Sez. II, Sent., 14.2.2012, n. 2157

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