Ordinamento giudiziario - Disciplina magistratura
Ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Valenza di causa di giustificazione - Limiti - Superamento dei limiti di ragionevolezza e giustificabilità - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 528 del 17/01/2012
In tema di ritardi del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari, l'allegazione di cause giustificazione può escludere la punibilità se esse siano pregnanti, oggettive ed idonee a contrastare la contestazione e sempre, che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e da concretare un diniego di giustizia con conseguente lesione del prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare che, in relazione alle condotte di ritardato deposito di 389 sentenze monocratiche e 1312 ordinanze tra i 200 ed i 400 giorni, aveva conferito effetto scusante a circostanze, allegate dal magistrato, generiche e specifiche).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 528 del 17/01/2012 da ForoEuropeo.it
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