"Anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale." (Cass. SS.UU. n. 30785/11 del 30.12.2011)
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