02 febbraio 2018

Appello principale e incidentale respinti o inammissibili: raddoppio del Contributo Unificato non applicabile al processo tributario

1.– Con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria regionale (CTR) di Catanzaro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in riferimento all’art. 111, secondo comma, Costituzione.

Essendo stata proposta sia impugnazione principale che incidentale avverso la sentenza di primo grado, ritenendole entrambe infondate, il rimettente sostiene che, ai sensi della norma censurata, dovrebbe dare atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ambedue le parti processuali. Nella fattispecie, però, tale pronuncia potrebbe riguardare solamente l’appellante incidentale e non anche quello principale, amministrazione dello Stato esonerata, in quanto tale, dal pagamento del contributo unificato mediante la prenotazione a debito e, quindi, non assoggettata all’obbligo del versamento di un ulteriore importo a detto titolo, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il rimettente, siffatta limitazione violerebbe il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto il raddoppio del contributo unificato in caso di reiezione dell’impugnazione, mirando a scoraggiare quelle dilatorie e pretestuose, dovrebbe poter colpire indifferentemente tutte le parti, anche nel processo tributario, in cui una di esse è pubblica.

2.– Stante l’identità delle questioni sollevate con le due ordinanze, i giudizi devono essere riuntiti per essere decisi congiuntamente.

3.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., sono inammissibili.

Il rimettente le propone, muovendo dalla premessa interpretativa, enunciata in modo assertivo, che la norma censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d’appello.

Tale premessa non trova riscontro in un “diritto vivente” consolidatosi in tal senso, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Corte di cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo.

Peraltro egli non tiene conto dell’opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile.

L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che «[q]uando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». L’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest’ultimo fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata. D’altra parte la precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano il processo civile.

In definitiva, il rimettente ha censurato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d’appello senza chiarire – come sarebbe stato suo onere – le ragioni che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010) e renderla prevalente rispetto all’opzione ermeneutica precedentemente richiamata. Tale carenza argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende le questioni di legittimità costituzionale inammissibili (ex multis, sentenza n. 119 del 2017).

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 18/2018 (Norme impugnate: Art. 13, c. 1° quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115)

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