29 settembre 2013

Responsabilità per l’insegnante anche se l’allievo è maggiorenne

Con citazione del 21 e 22 aprile 2000 Z.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Pubblica Istruzione e B.E. deducendo che il (OMISSIS) "in orario di lezione" presso l'Istituto Statale d'Arte (OMISSIS), indossava come partecipante all'annuale recita natalizia un costume da angelo; il compagno di scuola B.E., per scherzo, con un accendino appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna F.G., vestita anch'essa da angelo; nell'intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti. Pertanto chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, che quantificava in lire 489.606.860.

[...]

La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo.

Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina nel R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 39, comma 2, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all'uopo dispongono:

"I Professori devono Trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione" e "assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni", e L. n. 312 del 1980, art. 61, per effetto del quale l'Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

Quindi correttamente, sulla base dei fatti rappresentati dall'attrice nell'atto di citazione, i giudici di secondo grado ha qualificato la domanda della Z. da responsabilità per inadempimento, del Ministero e dei suoi dipendenti, a detti obblighi e perciò, assoggettata al regime probatorio di cui all'art. 1218 cod. civ. - applicabile anche all'obbligazione risarcitoria che scaturisce da un illecito se vi è connessa la violazione di un diritto alla protezione (che può esser garantito anche avvalendosi del personale ausiliario, da aumentare a seconda delle circostanze concrete) - hanno affermato che l'amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 3, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, vieppiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall'aula magna in cui vi erano tutti, ed hanno statuito la conseguente superfluità dell'indagine sulla responsabilità extracontrattuale, astrattamente concorrente. Pertanto il ricorso va respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza nei confronti della Z. e si liquidano come da dispositivo.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2013, n. 11751


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