04 gennaio 2013

Dies a quem per l'equa riparazione


I motivi sono fondati. Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo non ha relazione con la natura e con il contenuto particolare del provvedimento che lo conclude. Il fatto che il processo penale sia terminato con la dichiarazione di estinzione del reato, verificatasi in data anteriore, non giustifica l'anticipazione della data finale da considerare ai fini della complessiva durata del processo, per verificare se essa abbia ecceduto la ragionevolezza; nè lo stato d'incertezza e di ansia per la pendenza del processo è esclusa dal convincimento che esso dovrebbe concludersi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sin quando ciò non si verifichi.

I motivi devono essere pertanto accolti, e il decreto deve essere per questa parte cassato, in applicazione del principio di diritto che la durata complessiva del processo presupposto, da considerare ai fini della verifica della sua durata ragionevole, ha come data finale il provvedimento definitivo che conclude il processo penale, anche nel caso il provvedimento medesimo dichiara l'avvenuta estinzione del reato in data anteriore.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-11-2012, n. 20751


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