La stessa Corte Cost., nella pronuncia 335/2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", nell'evidenziare la regola secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione di impugnazione, ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ostativo, ha rilevato che il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, ex art. 831 c.p.c., rimanendo la competenza a decidere sull'istanza distribuita, dopo la riforma dell'arbitrato della L. n. 25 del 1994, tra arbitri e, dopo il deposito del lodo, giudice dell'exequatur.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-11-2012, n. 20755
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