02 novembre 2014

Prestito di denaro - domanda giudiziale - prova del titolo

3.- Resta da esaminare il primo motivo, che investe il tema centrale della controversia e la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui la sentenza impugnata si è uniformata, per cui chi agisca in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro che asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi dell'obbligo di restituzione. 
Il principio tocca un tema sensibile, che comprensibilmente il ricorrente discute e rifiuta di accettare sulla base dell'astratta e sintetica motivazione della Corte di appello, poiché se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. 
Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. 
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta. 
Non a caso, e correttamente, il Tribunale aveva giustificato il parziale rigetto della domanda del C. di restituzione del primo pagamento di L. 25.000.000, qualificando il trasferimento di denaro come donazione di modico valore, in relazione alle condizioni economiche della famiglia, quindi valida per effetto della mera "traditio" del denaro (art. 783 cod. civ.). 
I principi enunciati da questa Corte e richiamati dalla sentenza impugnata, per cui "L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295, fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. 
In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. 
In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e. tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri. 
Nella specie, la vera ragione, pur se non espressa, del rigore con cui la Corte di appello ha preteso la prova della pattuizione del diritto alla restituzione sta nel fatto che la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro (soprattutto fra genitori e figli), non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra figlia e genero, quindi in situazione presumibilmente conflittuale, e solo nei confronti di lui. 


Cass. Sent. N. 17050/14

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