20 ottobre 2014

La prevalenza della natura intrinseca degli atti da registrare

Il motivo, che si articola per buona parte della sua esposizione attraverso la testuale trascrizione, per più pagine, delle argomentazioni spese dalla pronuncia di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, anche a prescindere dai rilievi concernenti la sua stessa ammissibilità, quali sollevati dalla difesa dell'Amministrazione finanziaria, è infondato.

Esso, infatti, non tiene conto della più recente giurisprudenza in materia di questa Corte, che ha avuto modo in più occasioni di chiarire il significato e la portata del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo il quale l'imposta di registro "è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

Si è in particolare affermato (cfr., più di recente, Cass. civ. sez. trib. 5 giugno 2013, n. 14150; tra le altre si vedano Cass. civ. sez. trib. 25 febbraio 2002, n. 2713; Cass. civ. sez. trib. 23 novembre 2001, n. 14900) che la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti.

Tale giurisprudenza, d'altronde, si è sviluppata parallelamente all'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa (corrispettivo del servizio di registrazione avente ad oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale) a quello dell'imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva commisurabile ad una specifica forza economica.

Da ciò deriva che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non è solo norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione volta ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che "è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono" (così, testualmente, la già citata Cass. n. 2713/2002).

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-10-2014, n. 21770

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