20 febbraio 2013

Questioni di competenza


Costituisce ius reception che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga, eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, vetrificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex plurimis Cass. 18 febbraio 2011, n. 3989).

In particolare, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fon generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163 c.p.c., n. 2, prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perchè in entrambe le ipotesi il comma 2, secondo inciso, art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti. (Cass. civ. ord., 22 novembre 2007, n. 24277).

Per le medesime ragioni, allorquando sia convenuta una persona giuridica - poichè l'art. 19 cod. proc. civ., non diversamente da quanto fa l'art. 18 per le persone fisiche, indica due possibili fon generali concorrenti, quello della sede e quello dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - l'onere di contestazione del foro generale deve articolarsi in riferimento sia all'uno che all'altro. Anche con riguardo ai fori generali di cui all'art. 19 cod. proc. civ. questa Corte ha precisato - con argomentazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai fori generali di cui all'art. 18 cod. proc. civ. nella cit. sentenza n. 24277 del 2007 - che l'onere di contestazione del convenuto del foro della competenza territoriale e segnatamente dei fori generali di cui all'art. 19, non dipende dall'esservi stata un'allegazione dell'attore in proposito, come si desume agevolmente dalla circostanza che l'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, nemmeno esige che nel contenuto della citazione sia indicata la sede della persona giuridica o lo stabilimento cui allude l'art. 19 (Cass. ord. 29 agosto 2008, n. 21899).

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 21-12-2012, n. 23748


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