18 novembre 2012

Lesione alla reputazione recata con mezzi di diffusione di massa - forum commissi delicti - competenza


Non senza evidenziare, sotto questo profilo, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione - con riferimento ad un'ipotesi di risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, hanno affermato che la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole (S.U. ord. 13.10.2009 n. 21661; Cass. ord. 22.2.2010 n. 4185; v. anche Cass. ord. 1.12.2004 n. 22586).

Cass. civ. VI - 3, Ord., 23-10-2012, n. 18170

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