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23 ottobre 2012
Pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato.
"E' stato infatti da ultimo affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose altre conformi) che "In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente, ciò trovando conferma - oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l'equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore - anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell'interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l'applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l'intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente".
Si consideri poi che questa tesi è stata da ultimo confermata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui alla L. n. 191 del 2009, art. 2 comma 153, il quale recita: "la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato". Quest'ultima norma, a sua volta, dispone che "Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente"."
Cass. civ. VI - Lavoro, Ord., 09-10-2012, n. 17211
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