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23 ottobre 2012
Equa riparazione: non meno di € 750,00
"che questa Corte - con giurisprudenza costante (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840; Cass., Sez. 6-1, 30 luglio 2010, n. 17922), conforme ai criteri di liquidazione del danno adottati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo - ha stabilito che l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale da ritardo nella definizione del processo deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno;
che la Corte d'appello si è attenuta a questo principio nel liquidare la somma di Euro 1.000 per ogni anno di ritardo, non avendo individuato nella particolare vicenda ragioni che imponessero o giustificassero, in favore del ricorrente, una deroga in melius al criterio medio in concreto applicato;"
Cass. civ. VI - 2, Sent., 09-10-2012, n. 17214
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