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23 ottobre 2012
La "gravità" della violazione dell'obbligo di fedeltà.
"Afferma il giudice a quo che la giurisprudenza della Cassazione, considerando particolarmente grave la violazione dell'obbligo di fedeltà, non richiederebbe la prova del rapporto di causa ad effetto con l'intollerabilità della convivenza. Al contrario le pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. N. 16873 del 2010; Cass. n. 17193/2011), pur dando frequentemente atto della "gravità" della violazione dell'obbligo di fedeltà, tra l'altro nell'accezione più ampia sopra indicata, non esclude certo la necessità di una prova del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza, evidentemente escludendo che l'addebito si configuri in re ipsa.
Va quindi precisato che la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente di tale intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito (al riguardo, Cass. N. 14042 del 2008).
Dunque spettava al richiedente dimostrare non solo la violazione dell'obbligo matrimoniale, sostanzialmente pacifica tra le parti, ma pure il rapporto di causalità con la crisi coniugale. D'altra parte, come per qualsiasi rapporto, il giudice può fissare il suo orientamento anche sulla base di presunzioni. La figlia delle parti, sentita come teste, ha parlato di rapporti sempre tesi tra i genitori e di incompatibilità di carattere, ma pure ha precisato che sussisteva maggior conflittualità nel periodo immediatamente precedente all'instaurazione della procedura di separazione. La valutazione di irrilevanza della Corte di merito appare intangibile (e insuscettibile di controllo in questa sede) pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza nel senso che la violazione dell'obbligo di fedeltà sarebbe di per sè sufficiente a giustificare l'addebito; essa richiede, al contrario, la sussistenza del rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-10-2012, n. 17196
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