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23 ottobre 2012
Il criterio legale d'imputazione dei pagamenti.
"Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla mancata applicazione del criterio legale d'imputazione dei pagamenti, stabilito nell'art. 1194 cod. civ., nella determinazione, effettuata dalla stazione appaltante, degli importi dovuti come corrispettivo per i lavori via via eseguiti ed a saldo, all'A.T.I. appaltatrice. Al riguardo, proprio in tema di appalto pubblico, la Corte di Cassazione ha affermato nella pronuncia n. 10692 del 2005 che "Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; a tal fine, non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da un'amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito". Già in precedenza, era stata affermata la mancanza di rilievo della "circostanza che la pubblica amministrazione, in base alle norme concernenti la contabilità generale dello Stato, sia tenuta a rilasciare ricevuta degli assegni tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria e a quietanzare gli altri titoli di spesa, così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'amministrazione, non potendosi dalla eventuale specificazione della imputazione contenuta nel titolo di spesa desumersi l'accettazione da parte del creditore di tale imputazione". (Cass. 12869 del 2002). Peraltro, l'applicabilità del criterio legale d'imputazione dei pagamenti, essendo riconducibile all'ambito delle pretese creditorie relative agli interessi, non richiede la formulazione di riserve (Cass. 11215 del 2005; 12628 del 2011; 15698 del 2011). Ne consegue che la mera accettazione dei mandati di pagamento, da parte dell'A.T.I. appaltatrice, contenenti la determinazione della somma in conto capitale unilateralmente stabilita dalla pubblica amministrazione debitrice è del tutto inidonea a determinare la modifica convenzionale del criterio legale d'imputazione dei pagamenti, stabilito nell'art. 1194 cod. civ.."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-10-2012, n. 17197
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