26 ottobre 2012

Regolamento di competenza e clausole compromissorie.


"Il regolamento di competenza è ammissibile alla stregua del principio affermato dalle sezioni unite con l'ordinanza 19047 del 2010 secondo cui, mentre nell'ipotesi in cui sia iniziato un procedimento arbitrale, il momento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, ai sensi dell'art. 27, comma 4 dello stesso testo di legge, è quello in cui è proposta la domanda di arbitrato, nel caso in cui nessun procedimento arbitrale sia ancora iniziato, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina debbono trovare applicazione i principi generali della perpetuatio jiurisdictionis e del tempus regit actum, con la conseguenza, non espressamente affermata dalle sezioni unite, ma logicamente conseguente alle affermazioni contenute nella decisione citata, che in tal caso deve trovare applicazione l'orientamento secondo cui il nuovo testo dell'art. 819 ter c.p.c. si applica ai procedimenti giurisdizionali iniziati con domanda proposta dopo il 2 marzo 2006 (Cass. n. 13128/2007, 21926/2009, 587/2009, 238/2011. 29261/2011);

che il regolamento di competenza è infondato e che pertanto deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Cassino, dovendo ritenersi nulle la clausole compromissorie contenute negli statuti societari che, come quella di cui si discute, non adeguandosi alla prescrizione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, prevedano che la nomina degli arbitri non debba necessariamente essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, in conformità con l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa corte in materia di responsabilità professionale dei notai (Cass. 9 dicembre 2010, n. 24867, 20 luglio 2011, n. 15892, 13 ottobre 2011, n. 21202);"

Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-10-2012, n. 17287

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