19 ottobre 2012

Il giudice è tenuto a verificare la idoneità del giudizio medico legale, formulato dal CTP, rispetto a quello formulato dal CTU.


"S.P.F.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Intercontinentale Assicurazioni (in seguito Winterthur Assicurazioni s.p.a.) e P.M., rispettivamente società assicuratrice e conducente-proprietario di un autoveicolo Golf, nonchè Axa Assicurazioni s.p.a. e D.M., l'una società assicuratrice e l'altro conducente-proprietario di una trattrice agricola, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti i suddetti veicoli.

Esponeva l'attrice che mentre sì trovava, in qualità di trasportata, a bordo di un'Alfa Romeo condotta da F.G. tale autovettura era stata investita dalla Golf di P.M. che, per evitare la trattrice di M.D. (la quale marciava priva di luci e con il lampeggiante spento), aveva invaso la corsia percorsa dalla S..

A seguito dell'urto quest'ultima aveva riportato gravi lesioni personali con postumi permanenti e pertanto chiedeva che, accertata la responsabilità di M.D. e P.M., costoro fossero condannati, in solido con le rispettive assicurazioni Axa Assicurazioni e Winterthur Assicurazioni, al risarcimento dei danni.

I convenuti M. e P. rimanevano contumaci mentre si costituivano l'Axa Assicurazioni e la Winterthur Assicurazioni che contrastavano le avverse pretese e chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Roma dichiarava P.M. e M.D. concorsualmente e in pari misura responsabili del sinistro per cui è causa.

Condannava la Winterthur Assicurazioni s.p.a., P.M., M. D. e la Axa Assicurazioni s.p.a., in solido, al pagamento della somma di L. 163.851.000 in favore di S.P.F.M..

Ha proposto appello quest'ultima lamentando l'erroneità della sentenza impugnata di cui chiedeva la parziale riforma.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello.

Propone ricorso per cassazione S.P.F.M. con due motivi.

[...]

Con il primo motivo del ricorso la S. denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 323 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 su un punto decisivo della controversia ovvero sulla circostanza che la C.T.U. del Dott. L. non sarebbe stata tempestivamente contestata o comunque non sarebbe stata censurata con motivi idonei a documentare la devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale", La tesi della ricorrente è che il giudice d'appello è il giudice del fatto e poteva ben considerare il dissenso diagnostico emergente dalle contestazioni svolte nell'udienza del 30 marzo 2000, in primo grado, dopo il deposito dell'elaborato tecnico, nonchè le note critiche riguardanti la gravità della zoppia e di altri fatti patologici, quale il trauma cranico e la ferita deturpante al viso.

Di conseguenza il Giudice d'Appello avrebbe dovuto verificare l'idoneità del giudizio medico-legale di parte attrice rispetto a quello del consulente tecnico d'ufficio, riformulando un giudizio ancorato e giustificato all'effettivo danno fisico subito dall'attrice. La Corte d'appello, invece, ad avviso della S., non ha formulato un nuovo giudizio sulla doglianza dell'appellante ma si è limitata a ritenerla inammissibile perchè non finalizzata all'individuazione dei vizi della C.t.u. e non tempestiva rispetto al deposito della stessa consulenza.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. nonchè del D.L. n. 209 del 2005, art. 138 e L. n. 57 del 2001, art. 5, n. 4 in ordine alla identificazione e quantificazione del danno biologico, del danno estetico e del danno morale in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Assume parte ricorrente che la Corte, nella liquidazione del danno biologico, non ha applicato il criterio equitativo, non adattando al caso concreto i valori delle cosiddette tabelle in uso presso il Tribunale; che in ordine al danno morale ha omesso qualsiasi valutazione equitativa confermando la liquidazione tabellare effettuata dal medesimo Tribunale; infine, che con una motivazione insufficiente e contraddittoria ha liquidato in una entità inadeguata il danno estetico, non considerando la gravità delle lesioni.

I due motivi devono essere accolti.

Deve preliminarmente rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto dall' impugnata sentenza, la doglianza della S. non è intempestiva in quanto non è previsto dal codice di rito alcun termine di decadenza per impugnare e contestare le conclusioni della c.t.u..

Dal ricorso emerge poi che quest'ultima aveva omesso nelle sue considerazioni conclusive di valutare "importanti fatti patologici quali un accorciamento del piede destro di oltre un centimetro rispetto al controlaterale, l'impossibilità dell'estensione (oltre che alla completa flessione) del ginocchio destro, il grave disturbo circolatorio dell'arto inferiore destro, l'anchilosi dell'articolazione sottoastragalica, il vizioso consolidamento della frattura calcaneare, lo slivellamento del bacino ed infine la zoppia di fuga".

In presenza di tali rilievi e quindi di una specifica contestazione, che non configurano un mero dissenso diagnostico, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto allora verificare la idoneità del giudizio medico legale, formulato dalla c.t.p., rispetto a quello formulato dal consulente tecnico d'ufficio e motivare sulle ragioni per le quali riteneva di non doverne tener conto.

Per quanto riguarda il danno biologico, estetico e morale si deve rilevare che secondo le sez. unite di questa Corte, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).

E si deve altresì tener conto che in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno (Cass., 21 aprile 2011, n. 9238).

In violazione del principi enunciati dalla S.C. la sentenza impugnata si è invece limitata nella sostanza ad applicare, mediante una operazione aritmetica le tabelle in uso, senza procedere ad un adeguamento di tale risultato al caso concreto, e senza tener conto del pregiudizio arrecato alle specifiche attitudini di vita della danneggiata.

La S., aveva 40 anni al tempo dell'incidente e subì un danno biologico in misura del 23% (L. 163.851.000 nel 2001). I danni subiti sono in particolare: la zoppia, il trauma cranico e una ferita che le deturpa il volto.

La valutazione globale che ha fatto la Corte d'Appello e prima di quest'ultima il Tribunale non da inoltre conto della particolare valenza del danno morale che è stato praticamente compresso perchè è stato valutato soltanto il 45% del danno biologico e tale valutazione, in relazione alla gravità delle lesioni, appare iniqua.

I motivi devono essere accolti perchè la sentenza della Corte d'Appello non si è attenuta ai criteri delle Sezioni Unite ed in specie a quello dell'integralità del risarcimento."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-10-2012, n. 17161

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