24 settembre 2012

Spese condominiali a carico della venditrice: se è scritto, è scritto


"La controversia concerne le spese condominiali che T.M. G. è stata condannata a rifondere ai suoi aventi causa P. M.C. e F.M., i quali avevano acquistato da lei un appartamento, sito in (OMISSIS), con la clausola che eventuali spese condominiali successive sarebbero rimaste a carico della venditrice.

[...]

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, 1372 e 1965 c.c., vizi di motivazione e omessa pronuncia.

La doglianza si riferisce all'individuazione delle somme dovute dalla T. agli acquirenti dell'immobile in adempimento dell'impegno contrattuale a farsi carico degli oneri dovuti sino al rogito "anche se accertati o liquidati successivamente".

Con pretesa quasi temeraria, la ricorrente nega che potesse essere posto a base del calcolo di detti oneri l'atto transattivo, recepito in delibera condominiale, con il quale fu chiusa la vertenza con il portiere dello stabile. Si tratterebbe a suo dire di un atto arbitrario e volontario e non di atti "previsti o predeterminati in forza di legge o di un provvedimento dell'autorità", quali previsti per "l'operatività della clausola".

La censura non ha pregio.

Fondamento dell'accordo era che gli oneri - in questo caso condominiali - successivamente emersi fossero accertati o comunque liquidati e, ovviamente che fossero relativi al periodo di proprietà T..

L'accertamento della natura condominiale del debito proviene, come ha ben osservato il tribunale (significativamente v. pag. 11 rigo 6), dal riconoscimento di esso da parte del condominio. Infatti non era stata prevista contrattualmente la necessità di un accertamento giurisdizionale, previsione che sarebbe stata insensatamente onerosa.

A fronte della liquidazione condominiale, la T. avrebbe potuto contestare l'inerenza della spesa al condominio e all'epoca di sua pertinenza."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2012, n. 15846

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