23 luglio 2012

I trattamenti pensionistici vanno liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione


"La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 12.1 - 9.8.2006, rigettò il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) avverso la sentenza di prime cure che, accogliendo la domanda proposta da C.E. e N.W., titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1.1.1991, aveva dichiarato competere ai ricorrenti, a decorrere da tale data, la pensione riliquidata sulla base dei redditi rivalutati nella misura prevista dal D.M. 18 settembre 1990, con conseguente condanna della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche.


[...]


Le questioni sollevate sono state peraltro già oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di questa Corte nei termini che seguono.


In un primo tempo, affrontando la tematica del presente giudizio (cfr, in particolare, Cass., n. 15231/2000), così come quella, implicante la soluzione di questioni sostanzialmente analoghe, relativa al parimenti intervenuto aumento del coefficiente di rivalutazione della media decennale del reddito professionale dall'1,75% al 2% (cfr, Cass., nn. 12675/1995; 9265/1997; 8267/2003; 15191/2003; 1228/2004), questa Corte ha affermato il principio secondo cui le disposte variazioni dovevano ritenersi applicabili anche per le pensioni già liquidate.


Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di successivo ripensamento (cfr, in particolare, Cass., nn. 9255/2009; 24804/2010), con enunciazione del difforme principio secondo cui, in difetto di espressa disposizione di contrario segno, i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicchè la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi, disposta, in applicazione della L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 15, u.c., dal D.M. 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, non è applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l'illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all'esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa.


A sostegno di tale più recente orientamento è stato in particolare evidenziato che:


- il meccanismo rivalutativo previsto dalla normativa di riferimento deve essere applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione (in particolare contemplando tale meccanismo gli aumenti Istat intercorsi tra l'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione della pensione); al contempo la legge non contiene alcuna previsione in ordine alla possibile futura revisione, successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, di tale meccanismo rivalutativo;


- ciò risulta coerente con il generale principio secondo cui le prestazioni pensionistiche vengono liquidate facendo applicazione della disciplina normativa vigente al momento della liquidazione stessa, salva l'esistenza di espresse disposizioni in senso contrario;


- attraverso la previsione della variazione della rivalutazione dei redditi mediante il ricorso alla ricordata decretazione ministeriale, a quest'ultima è stata attribuita la potestà di modificare, sul punto, il precedente assetto normativo, senza tuttavia che sia stata contemplata la possibile retroattività della variazione stessa;


- coerentemente al dettato legislativo, il dm 18.9.1990 si è limitato a prevedere l'aumento della percentuale di che trattasi "a decorrere dall'1.1.1991";


- l'esplicita previsione legislativa (L. n. 773 del 1982, art. 15, u.c.) secondo cui la variazione di che trattasi può essere disposta "tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa", pone l'accento sul rispetto dell'equilibrio di gestione finanziaria dell'Ente sotto il profilo del necessario rapporto tra contributi versati e pensioni erogabili e, quindi, sull'esigenza di considerare l'incidenza della disposta rivalutazione in relazione ai trattamenti pensionistici di futura liquidazione e non già anche rispetto a quelli ormai liquidati sulla base della pregressa disciplina;


- dal che discende come non possa essere condiviso l'argomento secondo cui sarebbe da considerarsi illogica la previsione legislativa di una (possibile) differenziazione del trattamento pensionistico a seconda dell'epoca del collocamento in pensione;


- non sussistono dubbi di incostituzionalità (sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza) in relazione all'opzione ermeneutica che, ritenendo l'applicabilità della variazione dei criteri di computo della pensione solo per i trattamenti non ancora liquidati, condurrebbe ad una disparità di trattamento fra pensionati a seconda del momento della liquidazione, essendo insegnamento consolidato della Corte Costituzionale che il fluire del tempo costituisce (anche in materia previdenziale) idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche (cfr, ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 311/1995; 409/1998; 108/2002; 121/2003; 216/2005).


Ritenendo il Collegio di dover seguire il suddetto più recente orientamento interpretativo, dal quale si è discostata la sentenza impugnata, i motivi all'esame appaiono fondati, con conseguente assorbimento degli altri."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12511

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