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04 aprile 2012
Difficoltà connesse all'adozione dei provvedimenti finalizzati alla formazione del titolo e istanza di insinuazione tardiva Fallimento
"...secondo quanto recentemente affermato da questa Corte, l'istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata, al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dalla L. Fall., dell'art. 101, comma 1; senza che i diversi, e più lunghi, termini previsti per la formazione dei ruoli possano di per sè costituire ragioni di scusabilità del ritardo, la quale va invece valutata - in esso di deposito ultra annuale della domanda rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione per predisporre i titoli per l'ammissione e trasmetterli all'addetto alla riscossione (Cass., ord. nn. 21188/90 e 21190/011). Come è stato chiarito nelle citate ordinanze, può dunque, ad esempio, accadere che il fallimento intervenga subito dopo fa presentazione della dichiarazione dei redditi del fallito e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini così rapidi che l'ufficio finanziario, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nell'impossibilità di operare la liquidazione nel rispetto del predetto termine annuale. Ma, in questa come in altre fattispecie ipotizzagli, la verifica della ricorrenza della causa di scusabilità deve essere provata dall'addetto alla riscossione e costituisce oggetto di un tipico accertamento in fatto, devoluto al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità setto il profilo del vizio di motivazione. E, nel caso, Equitalia non solo non ha proposto motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma neppure si è curata di precisare quale natura abbiano i crediti tributari di cui ha chiesto l'ammissione ed a quale annualità essi si riferiscano."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5254
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