07 marzo 2012

Professione forense

Stamane, in udienza alla sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma, mi sono reso conto (purtroppo come in altre occasioni) come il comportamento poco deontologico (per non dire fraudolento) di alcuni, pochi colleghi, si ripercuota a danno dei tanti che lavorano e si impegnano anche nell'interesse della controparte.

Si trattava di un ppt (i.e. pignoramento presso terzi) contro l'INPS ed oggi veniva per l'assegnazione della somma: in questa occasione sia il terzo che il debitore esecutato, conoscendo il giorno dell'udienza così come modificata rispetto a quella in citazione (a Roma sono tante le procedure esecutive e non si rispetta quasi mai l'udienza in citazione) dovevano essere presenti (il terzo, in questo caso particolare può anche mandare una racc. contenente la dichiarazione di vincolo delle somme depositate dal debitore).

Il contraddittorio era perfettamente regolare poiché la notifica del ppt era andata a buon fine.

Pertanto ho colto l'occasione per fare un intervento per la sorte di altro creditore dell'Ente previdenziale, ammontante a poco più di € 600,00. Deposito l'atto di intervento in cancelleria (con relativo C.U. e marche) e mi reco in udienza. il Giudice, invece che riservarsi e poi assegnare le somme, mi rinvia per consentire la notifica dell'intervento e del verbale di oggi al debitore!! Cerco di spiegare che la norma è cristallina e consente (con titolo e precetto non scaduto depositati in originale, come ho fatto) all'intervenuto di vedersi assegnare le somme. Nulla di fatto.

Sono convinto che il Giudice, pur conoscendo bene la procedura, ha optato per la notifica al debitore al fine di tutelare lo stesso dall'ipotesi di intervento di somme già pagate. Altrimenti non si spiegherebbe questa forzatura.

Amici Colleghi mi hanno poi fatto presente che il Giudice in questione adotta tale metodologia specie nei ppt contro Roma Capitale che, evidentemente impossibilitato nel controllare prima dell'udienza di assegnazione la regolarità di tutte le procedure di intervento, confida nella notifica del'intervento stesso per i dovuti riscontri.

E pensare che la finalità dell'atto di intervento era quella di evitare spese ulteriori al debitore: infatti se faccio un'autonoma procedura, oltre ai costi della stessa (relativa all'attività di gran lunga più impegnativa rispetto al semplice intervento) comporterebbe l'incapienza delle somme eventualmente vincolate a causa dell'irritante norma che prevede la pignorabilità dell'importo precettato aumentato della metà. Nel caso in esame 600,00 + 300,00 = 900,00 che non sarebbero bastate per coprire tutte gli importi (prima le spese di esecuzione, poi quelle di precetto e poi la sorte) pur depositando note spese ai minimi.

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