Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
07 marzo 2012
Art. 159 cod. post. e deroga all'art. 320 c.c.
"Il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 320 c.c., contesta anzitutto che la previsione della necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare contenuta in tale norma sia derogata dall'art. 159 cod. postale, sottolineando l'irrilevanza, a tal fine, dell'indicazione del nome del rappresentante sul titolo.
La censura è fondata.
Per comprenderlo, è sufficiente la lettura del testo dell'art. 159 cod. postale, che recita: "I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati. La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione. Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza. Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile".
Come si vede, l'ipotesi della indicazione del rappresentante del minore sul titolo non è contemplata dalla norma, e dunque non è dato comprendere (nè la sentenza impugnata lo chiarisce) come dal testo della medesima norma possa ricavarsi che nella medesima ipotesi non sarebbe applicabile l'art. 320 c.c..
Nè è significativo il richiamo all'applicazione del codice civile che figura, con riferimento all'intestazione ad interdetti e all'apposizione del vincolo pupillare, nell'ultimo comma. L'affermata applicazione del codice in tali ipotesi non implica, di per sè, la disapplicazione del medesimo in tutte le altre."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2012, n. 3393
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento