21 dicembre 2011

Professione forense

Lettera di messa in mora indirizzata al difensore del debitore interrompe la prescrizione.

Ecco il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sent. n. 25984/2011 del 5.12.2011:
"l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L'avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore. Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato di difesa, poichè la procura in forma scritta di cui all'art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante apparente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli estremi della relativa fattispecie (cioè quando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il valido conferimento dei poteri rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore".

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