23 dicembre 2011

News di diritto del 23.12.2011


Apportata modifica importante per le fasi di gravame (G.U. DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 art. 14). In  particolare:

«le  impugnazioni  si  intendono rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Mi immagino se una parte è divenuta incapace o è stata interdetta overo se è deceduta: la solita (in)giustizia che, con il mal celato intento di ridurre l'accesso allo strumento del "processo", scarica sistematicamente oneri su oneri alle parti (e quindi agli Avvocati, che per inciso, non vedranno recurare i costi che andranno a sopportare a causa di questa ennesima modifica al processo civile).

Nessun commento: