25 novembre 2011

News di diritto del 25.11.2011

Per il delitto di stalking non sempre è necessaria la prova dello stato d'ansia della persona offesa. Opinabile pronuncia della quinta sezione penale della Cassazione in tema di prova (ai fini dell'applicabilità di una misura cautelare personale) dell'evento (lo stato d'ansia) richiesto per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.). Secondo i giudici di legittimità, quando i comportamenti lesivi sono numericamente imponenti tale prova è superflua ed è "ozioso" starne a disquisire. Cassazione Penale / Sentenza 7 novembre 2011 da NORMA

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