10 gennaio 2017

Ultra petizione e interpretazione del contratto assicurativo: la Cassazione fissa i prinicipi

La dichiarazione di "rimettersi al giudice" (o similare) in merito ad una determinata valutazione di diritto non costituisce acquiescenza alle richieste di controparte e non impedisce, nel prosieguo del giudizio, di abbandonare tale atteggiamento agnostico e propugnare la correttezza di una soltanto tra le questioni giuridiche oggetto del contendere. 

[...]

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell'interpretazione contro il
predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.. 

[...]

Questa ambiguità, ove non fosse stata superabile col ricorso ai criteri di cui agii altri 1362-1369 c.c., avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare il criterio dell'interpretatio contra proferentem, e dunque intenderla in senso sfavorevole a chi quella clausola predispose: ovvero ai coassicuratori, non essendo mai stato in discussione nel presente giudizio che il contratto di assicurazione è stato stipulato, come è d'uso, sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte.
Nel caso di specie invece, nonostante la rilevata ambiguità letterale e nonostante la Corte d'appello non abbia fatto ricorso a nessun altro criterio legale interpretativo, la clausola è stata interpretata in modo favorevole al predisponente.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 668 Anno 2016


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