22 settembre 2015

Chi impugna la decisione fondata sulla C.T.P. non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non la poteva utilizzare

Si deve, in fine aggiungere che là dove la motivazione della sentenza impugnata ha fatto leva sulla c.t.p. P. , la pretesa del ricorrente di svalutare tale atto solo perché “di parte” è priva di prego, atteso che già in epoca remota questa Corte ha avuto modo di affermare che “Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell’accertamento tecnico di ufficio, costituiscono, al pari delle perizie stragiudiziali, una semplice difesa tecnica che può essere presentata come atto difensivo autonomo oppure essere contenuta negli scritti difensivi della parte; nell’uno e nell’altro caso esse non costituiscono mezzi di prova, ma possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate.” (Cass. n. 724 del 1973). La ragione giustificativa di tale utilizzo risiede nella circostanza che quando il giudice di merito fa proprie le valutazioni del ct. di parte lo fa nell’esercizio del suo potere di prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici esposti nella c.t.p., che come veicolo che le contiene è un documento. Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del c.t.p. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perché essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all’art. 116 c.p.c. oppure dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento e, pertanto, il ricorrente in Cassazione che avesse voluto criticare, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 nel testo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ovvero prospettando una violazione dell’art. 116 c.p.c., la decisione assunta dal giudice sulla base dei detti argomenti non se ne poteva disinteressare, adducendo che, in quanto provenienti dal c.t.p., non avrebbero potuto essere utilizzate dal giudice, ma era tenuto a sottoporle a critica secondo quanto consentiva il paradigma normativo invocato.”.

Cass. sent. n. 18303/15 del 18.09.2015

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