09 settembre 2013

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Entità: limite massimo e minimo

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 11/11/2009)

Cass. civ. Sez. V, 17-04-2013, n. 9255 (rv. 626333)

FONTI
CED Cassazione, 2013


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