Quanto alle cause nelle quali il citato art. 7, comma 1, lett. a), ha previsto, per il praticante avvocato abilitato, la possibilità di esercitare l'attività professionale con riferimento agli "affari civili" il Collegio ritiene che tra quelle indicate al n. 1) "cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni" - diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito - debbono ricomprendersi anche quelle in materia di lavoro e previdenza ed assistenza che, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza pretorile. Ed infatti, laddove il Legislatore ha inteso far riferimento alla materia della causa lo ha espressamente detto come ai punti 2) e 3) della lett. a), del citato art. 7 comma 1. Peraltro, la distinzione delle cause di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria nell'ambito degli affari civili potrebbe derivare dalla diversità del rito ma il criterio del rito è estraneo all'art. 7, comma 1, lett. a).
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2013, n. 10102
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