Ciò posto e atteso che, nel caso di società di capitali, il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto valida la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, effettuata mediante il servizio postale, nelle forme previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, presso l'indicata sede legale di via (OMISSIS).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-04-2013, n. 9798
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento