20 luglio 2013

PROVA CIVILE - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti pacifici - Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto dalla controparte

Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. (Rigetta, Trib. Cosenza, 05/05/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8213 (rv. 625786)


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