02 luglio 2013

Ecco perché il Ministro #Cancellieri può essere querelato per diffamazione

E' pacifico poi in giurisprudenza (l'argomento è condiviso anche dal Giudice dell'udienza preliminare di Cosenza) che non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto - una fondazione, un'associazione o una società -possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Cass. 11.4.86 n. 02817 Rv 172417; Cass. 23.2.88 n. 03756 Rv 177953; Cass. 16.3.92 n. 02886 Rv 189101; Cass. 27.4.98 n. 04982 Rv 210601; Cassazione penale, sez. 5^, 07/10/1998, n. 12744). In questa scia è stato ritenuto che possono costituire soggetto passivo del reato di diffamazione una comunità religiosa (Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 16/01/1986), un partito politico (Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 24/01/1992), un Consiglio dell'Ordine (Cass, Pen., sez. 5^, n. 1188 del 26-10-2001), uno studio  professionale (Sez. 5, Sentenza n. 16281 del 16/03/2010), una società di capitali (Sez. 5, Sentenza n. 19368 del 14/02/2006. Imp. Zunino. Rv. 234539), sia come riflesso all'offesa recato ad un singolo componente, sia come offesa portata direttamente all'ente.


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Posto, infatti, che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenenza, la reputazione è pregiudicata non solo dall'attribuzione alla persona di "comportamenti", ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee ad intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati. Pertanto, non solo "atti" posti in essere dalla persona offesa, ma anche abitudini, attitudini e qualità (negative, ovviamente) ad essa attribuite e persino situazioni equivoche in cui venga indebitamente collocata possono essere idonei ad offendere il bene protetto e, quindi, a integrare il reato, in quanto trattasi di reato a forma libera

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La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, giacché ha escluso la lesione alla reputazione sul rilievo che non sono stati propalati fatti idonei a "incidere direttamente sulle qualità e sul valore sociale della persona in sè".

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Ha trascurato però il fatto che la lesione della reputazione (commerciale, in questo caso) può anche conseguire alla narrazione di fatti che concernono comunque la persona offesa, facendola apparire inadeguata rispetto alla funzione economica che assolve.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2012) 08-11-2012, n. 43184

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