Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva - apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unità produttiva - della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all'estero). (Rigetta, App. Brescia, 01/08/2009)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-04-2013, n. 8843 (rv. 625915)
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento