L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa". (Rigetta, App. Milano, 12/12/2006)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7254 (rv. 625568)
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