17 maggio 2013

La sospensione dei termini processuali


Il motivo è manifestamente infondato.

La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 25 febbraio 1994 n. 1931; Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11607, fra le tante).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2013, n. 6300


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