10 marzo 2013

Restituzione della merce per vizi e obblighi del venditore


La ricorrente sostiene la singolare tesi per la quale, ricevuta in restituzione la merce dal compratore che lamenta vizi, esclusa la sussistenza di vizi e la risoluzione del contratto, legittimamente avrebbe trattenuto sia la merce che il prezzo, non essendo neppure tenuta nei limiti dell'arricchimento. Il motivo di ricorso è sotto ogni profilo infondato. La traditio, che costituisce il presupposto dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 2037 c.c. sussiste in quanto S. ha ricevuto una cosa altrui (la proprietà della cosa, nella vendita da piazza a piazza si trasferisce al compratore con la consegna al vettore) ricevendola dal compratore.

Accettando volontariamente la riconsegna della merce (alla quale ben poteva sottrarsi, così come poteva sottrarsi alle connesse responsabilità con il deposito ex art. 1210 c.c.), l'odierna ricorrente accettava anche la responsabilità derivante dal ricevere cose che, come accertato con la sentenza che ha negato la risoluzione del contratto, non doveva ricevere in quanto erano di proprietà del compratore. Pertanto al quesito occorre rispondere:

che il comportamento dell'acquirente che ha nel restituito e nel rifiutato la riconsegna della merce non è ostativo ostativo alla tutela ex art. 2033 c.c. (rectius art. 2037 c.c.);

che sulla parte venditrice ancorchè si sia adoperata per la riconsegnata alla parte acquirente e questa la deneghi, grava un obbligo di consegna e/o custodia nel caso in cui riceva in restituzione la merce e non si liberi dell'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c.

[...]

La buona fede o la mala fede nell'ambito della domanda ex art. 2037 c.c., incidono esclusivamente sul limite della responsabilità (che viene contenuta nel limite dell'arricchimento) dell'accipiens in caso di perimento o deterioramento della cosa, così che, chiesta l'affermazione della piena responsabilità per mala fede, ben può il giudice escludere la mala fede e non è precluso al giudice, che escluda la mala fede, riconoscere la minore responsabilità di cui al terzo comma dello stesso art. 2037 c.c..

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-01-2013, n. 267


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