06 novembre 2012

Il termine per eccepire l'incompetenza.


Ora, è principio consolidato che "Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., sost. Dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato ari. 38 cod. proc. civ., al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione dell'art. 428 cod. proc. civ., comma 1 (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione" (Cass. (ord.) n. 19410 del 2010).

Cass. civ. VI - 3, Ord., 17-10-2012, n. 17793

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