23 ottobre 2012

Comunione ereditaria e consenso per le alienazioni.


"Non è condivisibile, infine, la tesi della ricorrente principale, secondo cui l'art. 1108 c.c., che richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, non è applicabile alla comunione ereditaria. La norma è invece espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-10-2012, n. 17216

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