La mediazione, quale maledizione.
Sia ben chiaro: non il concetto dell'istituto in sè, estremamente valido nello scopo (non scaricare sullo stato e con i suoi operatori, i litigi dei privati) e sano nella realizzazione (non discutere, allontanandosi ma riavvicinarsi, accordandosi). Istituto che, in realtà, è da sempre applicato dagli Avvocati i quali, nell'intento di scongiurare il ricorso alla via giurisdizionale, instaurano con i Colleghi di controparte trattative molto più concrete e proficue rispetto a quelle dei mediatori cc.dd. "professionisti".
La maledizione, invece, è l'attuale normativa così come congeniata (appunto, male) da un Legislatore più intento a far cassa (anche risparmiando sul comparto giustizia) o a rendere favori alle vere lobby (i.e. confindustria & co.) nel privatizzare la giustizia "regalando" a questi veri e propri centri di potere, una fase della giustizia con i relativi guadagni -costi per i cittadini-, avendola resa obbligatoria per legge.
Peccato però che la "gatta presciolosa, fa i gattini ciechi".
L'errore, da cui peraltro la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio che è al vaglio della Sovrana Corte, è proprio alla fonte: quella normativa.
Il presupposto della mediazione e la stessa utilità dell'Istituto, ruotano infatti intorno alla facoltà delle parti di aderire alla mediazione, non alla sua obbligatorietà imposta alle dette parti per legge. Chi è tenuto per forza ad attivare la mediazione, già parte controvoglia ed affronterà gli incontri essendone tenuto, non perché lo vuole.
Il geniale Legislatore, quindi, ha pensato bene di apporre dei correttivi in corso d'opera, come quello di punire le controparti assenti senza giustificato motivo: alla prima udienza del giudizio di fronte al giudice, questo emetterà un provvedimento con cui condannerà la parte assente nella mediazione al pagamento di una multa, sempre che questa parte non provi il "giustificato motivo" dell'assenza.
E' di tutta evidenza, allora, la necessità di regolarizzare il c.d. contraddittorio nella fase della mediazione poiché nel caso di irregolare invito a partecipare alla conciliazione, non potrà certo farsi carico all'assente la mancata adesione e non scatterà la multa.
Ebbene, nelle cinque mediazioni sino ad oggi instaurate dallo Studio in cui lavoro, quattro hanno avuto vita breve proprio a causa della difficoltà di regolarizzare il contraddittorio, almeno al fine di sanzionare controparte assente nel successivo giudizio di merito.
Non è un caso: è la conseguenza di una procedura obbligatoria che le parti (ad eccezione di rari casi) non hanno scelto di comune accordo di attivare, a cui devono necessariamente applicarsi le norme processuali sulle notifiche e comunicazioni e che per avere un minimo di senso e utilità (nei casi di mancata adesione) dovrà consentire al giudice del successivo giudizio di merito, di avere gli elementi affinchè possa multare la parte colpevole di essere stata menefreghista.
Ma di quelle quattro mediazione che arriveranno ora di fronte ad un giudice, solo una avrà i detti elementi per far scattare la sanzione ex lege (a patto che il giudicante di turno voglia lavorare prima della precisazione delle conclusioni, studiarsi in parte i documenti ed emettere il provvedimento sanzionatorio).
Ricapitolando (almeno nella mia esperienza fino ad oggi acquisita): l'80% delle mediazioni non riesce a raggiungere la regolarizzazione del contraddittorio, e di questo 80% solo il 25% potrebbe consentire al giudice di applicare la legge irrogando la prevista multa. In definitiva, il 20% delle mediazioni si chiudono per mancata adesione e sono utili nel successivo giudizio.
Non male..
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