12 marzo 2012

Obbligazione in genere: VENDITA

Non rientra tra le obbligazioni del venditore quella di sopportare l'onere economico conseguente a procedimenti di regolarizzazione urbanistica laddove quest'ultimo abbia assolto in modo completo gli obblighi di informazione, conformemente al principio di buona fede.

L'art. 1489 c.c., secondo cui qualora la res venduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e che non siano stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto, oppure una riduzione del prezzo, non si applica con riferimento al pagamento di oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia, di cui la parte venditrice abbia fatto menzione nell'atto di vendita. Ciò, infatti, è giustificato dalla considerazione che in tale ultima ipotesi si tratta di oneri che non limitano il godimento della res oggetto della vendita.

Cass. civ. Sez. II, 06-03-2012, n. 3464

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