05 dicembre 2012

Obbligo di astensione nel processo civile.


Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. c) statuisce che costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni "la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge".

Osservano queste S.U. che correttamente la Sezione disciplinare ha ritenuto che la fattispecie disciplinare suddetta non è delimitata alle sole ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c., comma 1, e dagli artt. 36 e 37 c.p.p., con la conseguenza che il suo ambito di applicazione è più ampio.

Già queste S.U. (sent. n. 11431 del 12/05/2010), sia pure con riguardo a magistrato che eserciti le funzioni di P.M., hanno statuito che è configurabile l'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c), (consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge), benchè per il P.M. sia prevista solo la facoltà di astenersi, in quanto anche per questi sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, le ragioni di grave convenienza per non trattare cause in cui egli o suoi stretti congiunti abbiano interessi e quello di astenersi nel caso di verificata esistenza di tali ragioni, con particolare riguardo a interessi propri o personali dello stesso magistrato.

Più recentemente queste S.U. (sent. N. 5701 dell'11.4.2012) in un procedimento disciplinare a carico di un giudice dell'esecuzione civile, hanno statuito che l'obbligo legale di astensione del magistrato non può essere circoscritto alle ipotesi contemplate dall'art. 51 c.p.c., comma 1, giacchè esiste nell'ordinamento almeno una norma penale di portata generale, che punisce il comportamento del pubblico ufficiale il quale "in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto" ometta di astenersi procurando a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.).

Secondo tale arresto delle S.U. "ai fini dell'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), l'obbligo di astensione del magistrato, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza ex art. 51 c.p.c., comma 2, sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51 c.p.c., comma 1, bensì in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri".

Ritiene questo Collegio di dover aderire a tale orientamento, per quanto con le precisazioni che seguono, segnatamente sulla natura dell'interesse.

In particolare anche per il giudice civile deve ritenersi che sussista l'obbligo di astensione non solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c., comma 1, ma anche "in presenza di un proprio interesse o di un prossimo congiunto", dovendo ritenersi che un obbligo siffatto discenda dall'art. 323 c.p..

Questa Corte (Cass pen. Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 19/10/2004) ha infatti rilevato che la norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta, in presenza degli altri elementi della condotta e dell'elemento psicologico, l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-11-2012, n. 19704


Nessun commento: