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02 ottobre 2012
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PROFESSIONI INTELLETTUALI - compenso e prestazioni future
"La illustrazione della censura si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto, a norma dell'art. 366-bis c.p.c.:
"Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione della volontà dei contraenti di un accordo verbale possa fondarsi esclusivamente sul senso letterale delle parole, nonostante appunto l'assenza di forma scritta"; "Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., possa considerarsi tenore letterale di un "precedente accordo" quello non dell'accordo stesso, ma di atto successivo, in assenza di chiare circostanze di fatto che consentano di affermare la comune intenzione dei contraenti di ritenere quest'ultimo integralmente e definitivamente esecutivo dell'accordo medesimo"; "Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2, l'interprete, per determinare la comune intenzione delle parti, debba valutare il loro comportamento complessivo e non solo taluni comportamenti delle parti stesse"; "Se, ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà dei contraenti di un accordo verbale debba essere necessariamente ricostruita sulla base dei criteri ulteriori e sussidiari rispetto a quello del senso letterale delle parole"; "Se, nel caso di consulenza continuativa, il pagamento fatto in favore del professionista possa considerarsi ricomprendente anche le prestazioni successive, benchè alla data del pagamento non determinate nè determinabili, soprattutto con riguardo alla loro durata"; "Se incomba sul debitore, convenuto dal creditore per il pagamento di compensi per attività professionale e che opponga di aver già saldato il dovuto, l'onere di dimostrare che il pagamento effettuato costituisca effettivamente un saldo".
La censura è infondata quanto ai due primi profili.
Sul primo, va considerato che sarebbe spettato al ricorrente in via principale provare che la emissione della fattura era la esecuzione parziale di un accordo dal contenuto più ampio e non soltanto ipotizzarne l'esistenza.
Quanto al richiamo all'art. 1371 c.c., premesso che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a detta norma ed al criterio dell' interpretazione del contratto secondo buona fede solo ad abundantiam, essendosi basata essenzialmente sull'art. 1362 c.c., occorre sottolineare che, per quanto nella sentenza impugnata abbondino i riferimenti ai canoni interpretativi del contratto, in realtà la Corte di merito non ha interpretato un contratto la cui formulazione potesse in astratto dare adito a dubbi, ma ha desunto l'esistenza di un accordo con un ben determinato contenuto dal comportamento e da dichiarazioni dell'attuale ricorrente principale il cui significato era univoco.
E' appena il caso di ricordare che l'accertamento circa la conclusione di un contratto da parte del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità se è il frutto, come nella specie, di una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
E', invece, meritevole di accoglimento l'ultimo profilo della doglianza. In considerazione del fatto che costituisce nozione di comune esperienza che di regola il compenso viene corrisposto all'esito della prestazione professionale, risulta, infatti, del tutto apodittica l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con la corresponsione dell'importo di cui alla parcella le parti avrebbero inteso compensare anche le prestazioni future e non ancora determinate dell' A.."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-09-2012, n. 16285
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