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02 ottobre 2012
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - libri bollati e vidimati e relativa prova
"E' fondato il quarto motivo, in relazione all'art. 2710 (e ex art. 2709) c.c., applicato dalla Corte territoriale.
L'art. 2710 c.c. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Tale norma, di natura eccezionale perchè consente all'imprenditore di utilizzare in proprio favore le sue stesse scritture contabili, è giustificata non solo dalla fede attribuibile alle registrazioni effettuate in maniera formalmente e sostanzialmente corretta, ma anche dalla possibilità di raffronto con le scritture della controparte che sia anch'essa imprenditrice. Ne deriva che solo nell'impossibilità di operare tale raffronto - per difetto originario delle scritture dell'altro imprenditore, perchè questi non abbia ottemperato all'ordine di esibirle ovvero perchè le abbia tenute in maniera irregolare - il giudice può valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento e tenuto conto di ogni altro elemento di prova, le scritture di una sola parte.
Tale approdo ermeneutico non si distacca sostanzialmente da altri precedenti di questa Corte, secondo cui l'art. 2710 c.c., pone una presunzione semplice relativa al valore probatorio delle scritture contabili obbligatorie, a condizione che queste non siano contestate e che le registrazioni appaiano attendibili (cfr. Cass. nn. 16513/04 e 3815/82).
Nel caso in esame - pacifica la qualità imprenditoriale di entrambe le parti - la Corte territoriale non ha operato un tale confronto, nè dalla sentenza impugnata risulta che siano state acquisite agli atti, mediante produzione o esibizione, anche le scritture contabili della parte odierna ricorrente, sicchè, in definitiva, l'accertamento operato dai giudici d'appello si è limitato alla mera (e generica) presa d'atto della "puntuale risposta" della società Landini alle contestazioni mosse dall'attore al libro giornale prodotto da quest'ultima."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-09-2012, n. 16294
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