05 ottobre 2012

Contratto di agenzia


"Con il 2 motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 c.c. nel testo previgente al D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in relazione agli artt. 1352, 2725 e 2729, 2721 e 2722 c.c. e all'art. 3, comma 1 dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti di commercio del 25.7.89, ovvero dell'art. 2, comma 3 dell'AEC del 9.6.1988. La ricorrente contesta l'assunto della corte territoriale secondo cui l'esistenza ed il contenuto del contratto di agenzia stipulato nell'anno 1990 potevano essere oggetto di prova orale, non essendo richiesta la forma scritta, nè ad substantiam, nè ad probationem, essendo stato concluso in data antecedente al D.L. n. 303 del 1991 che ha novellato l'art. 1742 c.c.. Ad avviso della Valstuc invece il contratto di agenzia richiedeva comunque la forma scritta, anche se stipulato prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 1742 c.c. in quanto tale forma era stata prevista dall'Accordo Economico Collettivo del 25.7.89 (applicabile ratione temporis al rapporto in esame) relativo al rapporto di agenzia del settore commercio; pertanto non era dunque possibile richiedere nè ammettere, nel caso di specie, la prova per testi o per presunzioni, per dimostrare il contenuto ed i termini del contratto stesso. Anche tale doglianza è priva di giuridico pregio.

In effetti, secondo la giurisprudenza (Cass. 4167 del 06/05/1996;contra: Cass. n. 196 del 12.01.1998), la forma scritta del contratto di agenzia, ancor prima della modifica all'art. 1742 c.c., era stata prevista dall'Accordo Economico Collettivo sopra ricordato, cioè da una fonte negoziale che era vincolante per le parti solo nell'ipotesi della loro adesione all'accordo stesso. Nella fattispecie però il preponente non ha dimostrato e neanche dichiarato di avervi aderito all'accordo in questione, per cui lo stesso non aveva alcuna efficacia vincolante. La contrattazione collettiva di diritto comune, in generale, ha, com'è noto, efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (Cass. n. 16340 del 13/07/2009; Cass. n. 12352 del 22.8.2003). Ne discende che nel caso di specie, ai fini della prova del contratto e del suo contenuto il giudice poteva anche legittimamente utilizzare le prove orali acquisite (dichiarazione dei testi e delle parti).

Con il 3 motivo del ricorso si denuncia l'omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso "ovverosia l'inclusione nel contratto di agenzia in oggetto....della zona corrispondente agli Stati esteri...." La censura invero è una diversa formulazione, con riferimento all'asserito vizio motivazionale, delle contestazioni già esaminate; sostiene infatti la ricorrente che la sentenza sarebbe inficiata da omessa motivazione in ordine alla prava dell'assegnazione dell'agente di quella determinata zona in cui aveva operato.

Ritiene invece il Collegio che il giudice dell'appello abbia correttamente valutato le prove relative all'esistenza ed al contenuto del contratto di agenzia, avendo preso in esame le emergenze istruttorie costituite in specie, dalle dichiarazione dei testi ( F. e V.), dall'esame della CTU e dalla documentazione acquisita (fatture, ordinativi ecc). La corte ha ritenuto in specie che la questione andava risolta... " facendo corretta applicazione dei principi che regolano l'onere della prova: dimostrata l'operatività, nell'anno 1993..., del rapporto di agenzia inter partes, incombeva sul preponente l'onere di dimostrare che gli ordini procurati dall'agente in occasione della Fiera (OMISSIS), esulassero rispetto al mandato conferito...", ritenendo ai riguardo privo di rilevanza la "produzione del documento n. 3 "...(v. pag. 7 sentenza).

[...]

Occorre rilevare,n premessa che, per costante giurisprudenza, il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1743 c.c., per cui esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti (Cass. n. 5920 del 23/04/2002; Cass. n. 21073 del 09/10/2007; Cass. n. 5920 del 23/04/2002). Ne consegue che il relativo onere della prova grava sul preponente, onere che secondo il giudice del gravame egli non aveva assolto. A tal fine ha preso in esame anche la documentazione prodotta dal preponente (come il contestato documento n. 3 apparentemente integrante il contratto di agenzia in parola, in quanto non sottoscritto dai pretesi contraenti) ed ha ritenuto che nessun lume poteva derivare dall'istruttoria esperita, per cui ha concluso affermando la pertinenza con il rapporto di agenzia delle commissioni prodotte dall'agente, anche se le stesse avevano ad oggetto contratti di vendita di calzature rivolte a clienti esteri.

In conclusione il ricorso principale dev'essere rigettato.

Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1748 c.c. e degli e degli artt. 113, 115, 116 e 117 c.p.c. e si sostiene che all'agente competevano le provvigioni maturate su tutte le fatture del cliente mediorientale Y.M.R. fino al 1996 (in mancanza di risoluzione del contratto) perchè tutti i contratti erano stati conclusi per effetto dell'intervento dell'Adilgex.

La doglianza non ha pregio.

Invero, l'art. 1748 c.c., comma 3, riconosce all'agente il diritto alla provvisione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta. La Corte applicando correttamente tale principio, ha riconosciuto (con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità) come dovute le provvigioni per i soli affari conclusi per l'intervento prevalente dell'agente e tale intervento - secondo quel giudice - era da ricondurre soltanto alla circostanza di cui allo stand della fiera di (OMISSIS), dove erano stati conclusi i contratti in questione (art. 1748 c.c., comma 3)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-09-2012, n. 16432

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