Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
08 marzo 2012
Verbale di mediazione e usucapione: decreto del Trib. Catania del 1.3.2012
"Va osservato, anzitutto, che il verbale di conciliazione contenente l'accertamento della intervenuta usucapione è -contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante- inidoneo alla trascrizione poiché, in base all'art. 11 comma 3 del D.L.vo n. 28/10, possono essere trascritti solo gli atti e i contratti previsti dall'art. 2643 c.c. laddove il verbale di conciliazione accertativo dell'usucapione, non realizzando alcun effetto costitutivo, traslativo o modificativo ma assumendo il valore di negozio di mero accertamento, non è in alcun modo riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 2643 c.c. Prive di pregio sono poi le argomentazioni difensive che pretendono di ricondurre l'accordo amichevole in oggetto all'ambito di previsione dell'art. 2643 c.c. ipotizzandone la natura transattiva (e quindi riconducendolo alla categoria indicata nell'art. 2643 n. 13 c.c.) ovvero assimilandolo agli atti previsti dall'art. 2645 c.c., dovendosi di certo escludere la natura transattiva dell'accordo in questione pe difetto dei necessari requisiti (“reciproche concessioni” delle parti) ed essendo, per altro verso, non risolutivo il richiamo all'art.2645 c.c. che, com'è noto, prevede la trascrivibilità di "ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluni degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c.".
La trascrivibilità del verbale di accordo amichevole contenente l'accertamento dell'intervenuta usucapione non può nemmeno ammettersi per il tramite dell'art. 2651 c.c., dal momento che tale norma prevede la trascrizione solo della sentenza accertativa dell'usucapione. Al riguardo, è opportuno ricordare che il contratto di accertamento, definibile come il contratto mediante il quale le parti riconoscono l'esistenza o il contenuto di un loro rapporto giuridico preesistente, può avere ad oggetto –come generalmente ammesso sia in dottrina che in giurisprudenza- anche la proprietà e gli altri diritti reali. I negozi di accertamento della proprietà e degli altri diritti reali non hanno però efficacia costitutiva e non rientrano tra i modi di acquisto dei diritti reali, ma hanno piuttosto valore probatorio nel senso che valgono a provare tra le parti l'esistenza della situazione giuridica accertata, salva la possibilità per ciascuna parte di offrire prova contraria (ossia di provare che la situazione reale è diversa da quella accertata). Ed infatti, secondo il sistema del diritto privato, l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo un titolo, onde – in difetto di tale titolo - esso non può crearlo e neppure rappresentarlo se non a quest'ultimo effetto, attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del titolo stesso (vedi Cass. n. 20198/04, Cass. n. 8365/00). Così, nel caso di specie, il negozio di accertamento dell'usucapione intercorso tra le parti ha avuto ad oggetto il riconoscimento da parte dell'usucapito in favore dell'usucapiente dell'esistenza dei presupposti di fatto (possesso e tempo) al cui verificarsi l'acquisto del diritto di proprietà in capo al secondo opera, invero, "ex lege" (stante la natura originaria ed il carattere automatico dell'acquisto per usucapione).
Ciò premesso, si comprende la ragione per la quale l'art. 2651 c.c. prevede la trascrivibilità della sola sentenza accertativa dell'usucapione, e non del negozio di accertamento avente ad oggetto la medesima vicenda. Né la trascrivibilità del negozio di accertamento dell'usucapione può desumersi in via interpretativa dal citato art. 2651 c.c. ove si consideri che l'effetto accertativo di tale negozio rileva, come detto, su di un piano meramente probatorio tra le parti (rimuovendo l'incertezza tra le stesse circa i fatti a fondamento dell'acquisto a titolo originario, dispensando la parte a favore della quale il riconoscimento è stato compiuto dall'onere di provare il rapporto come accertato e ponendo a carico della parte che ha compiuto il riconoscimento l'onere della prova contraria), mentre la pronuncia giudiziale di accertamento dell'usucapione contiene un accertamento valevole “erga omnes” nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass. n. 10435/03, Cass. n. 7557/03). Della sentenza accertativa dell'usucapione è perciò prevista la trascrizione (sebbene si tratti in questo caso di mera pubblicità-notizia, atteso che l'acquisto a titolo originario per usucapione si compie ed è efficace al maturare del periodo e dei requisiti richiesti dalla legge per usucapire il diritto ed esso è di per sé opponibile a qualsisasi terzo che accampi pretese sul bene, a prescindere dalla trascrizione della sentenza)".
Trib. Catania Sez. I, Decr., 01-03-2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento