08 marzo 2012

RESPONSABILITA' CIVILE. Attività pericolose

La presunzione di colpa posta dalla norma di cui all'art. 2050 c.c. presuppone, in ogni caso, il previo accertamento in ordine alla esistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, con onere a carico del danneggiato. Ciò posto, si rivela erronea la pronuncia del Giudice del merito che ritenga assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice in responsabilità a fronte della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra vari possibili danneggianti, sia concretamente imputabile l'evento di danno. Cass. civ. Sez. VI, 05-03-2012, n. 3424

Nessun commento: