Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
08 marzo 2012
RESPONSABILITA' CIVILE. Attività pericolose
La presunzione di colpa posta dalla norma di cui all'art. 2050 c.c. presuppone, in ogni caso, il previo accertamento in ordine alla esistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, con onere a carico del danneggiato. Ciò posto, si rivela erronea la pronuncia del Giudice del merito che ritenga assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice in responsabilità a fronte della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra vari possibili danneggianti, sia concretamente imputabile l'evento di danno. Cass. civ. Sez. VI, 05-03-2012, n. 3424
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento