10 gennaio 2019

Le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non hanno alcuna dignità scientifica, sono usate in modo polisemico e sono talora anche etimologicamente scorrette.

Prima di esporre le ragioni di tale manifesta infondatezza, questo Collegio ritiene doverosa una premessa di metodo, alla luce della quale scrutinare non solo il presente, ma anche tutti e tre i restanti motivi del ricorso.
Gli odierni ricorrenti hanno rispettivamente perduto, in conseguenza d'un fatto illecito, una figlia ed una sorella.
Dopo avere ottenuto un risarcimento, essi si dolgono nella presente sede che quel risarcimento non sarebbe stato adeguato ed esaustivo. 
Una censura di questo tipo, quando fosse ammissibile (e non lo sarebbe se prospettasse solo questioni di mero fatto), esigerebbe che si prospettasse al giudice, da un lato, il concreto pregiudi.zio patito dalla vittima, e dall'altro il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.
Solo nel caso di uno iato tra il primo ed il secondo, potrebbe sospettarsi la violazione di norme di legge da parte del giudice di merito.
La difesa dei ricorrenti, tuttavia, in ogni suo punto trascura di confrontarsi con questa regola fondamentale.
Essa infatti, più che prospettare fatti, formula teorie, e muove dall'assunto - inespresso, ma inequivoco - che esistano categorie a priori di danni ("danno biologico terminale", "danno esistenziale", "danno tanatologico"), e pretende - invece di applicare la legge ai fatti - di accomodare questi a quella, deformando la realtà per farla rientrare nelle categorie astratte.
Sarà dunque opportuno ricordare, preliminarmente, che le varie espressioni coniate in tema di danno non patrimoniale dalla fantasia di taluni interpreti, e talora non rifiutate da questa Corte ("danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale", "danno esistenziale"), non hanno alcuna dignità scientifica; sono usate in modo polisemico; sono talora anche etimologicamente scorrette (come l'espressione "danno tanatologico").
L'impiego di lemmi dal contenuto così ambiguo ingenera somma confusione ed impedisce qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d'un lessico condiviso.
L'esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno indicato, come precondizione necessaria per l'interpretazione della legge, la necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senta una preventiva ricognzione e condivisione di significato (...), [che] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica" (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
L'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, che si ricordino alcuni concetti fondamentali nella materia del danno non patrimoniale da uccisione. 

2.8. La persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.
Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi.
Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute; il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):
-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il
periodo della invalidità;
-) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece:
-) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo;
-) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole. 

2.9. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. 
Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L'espressione "invalidità temporanea" designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa. L'espressione "invalidità permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia.
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, § 3.3 dei "Motivi della decisione"). 

2.10. Il danno biologico causato dalla invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. 
Per secolare convenzione medico-legale, il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni, mai in frazioni di giorni: sarebbe, infatti, un esercizio meramente teorico pretendere di dare un peso monetario alle attività di cui la vittima è stata privata, durante una sopravvivenza di poche ore o pochi minuti.
Da quanto esposto consegue che in tanto la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per espressa definizione normativa, oltre che per risalente insegnamento della dottrina, il danno biologico è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale" (così l'art. 138 cod. ass.; conforme è la dottrina e l'ormai pluridecennale giurisprudenza di questa Corte).
Ciò sul presupposto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l'esplicazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita, sicché "una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell'eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni. 
Consegue che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici" (così già, tra le prime, Sez. 3, Sentenza n. 1704 del 25/02/1997, Rv. 502664 - 01).
La conclusione è che nel caso di morte causata da lesioni personali, sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile.
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'"accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché come accennato è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea; ma in astratto non potrebbe escludersi a priori l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori.
Nell'uno, come nell'altro caso, lo stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico "suscettibile di accertamento medico legale" è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede. 
Naturalmente, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012, Rv. 621706 - 01). 

2.11 La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. 
Questa sofferenza potrà essere multiforme: potrà consistere nel provare la paura della morte; nell'agonia provocata dalle lesioni; nel dispiacere di lasciar sole le persone care; nella disperazione per dover abbandonare le gioie della vita; nel tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare agli uomini. 
E' dunque evidente che la concepibilità stessa d'un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente.
Se la vittima non fosse consapevole della fine imminente, infatti, non sarebbe nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.
In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.
Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01). 

2.12. In conclusione:
-) le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso;
-) il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale, e da liquidare avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
-) la formido mortis patita da chi, cosciente e consapevole, sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitafiva avendo riguardo alle specificità del caso concreto. 

[...]

2.14. Del pari manifestamente infondate sono le deduzioni della difesa dei ricorrenti, nella parte in cui lamentano l'erroneità del rigetto della domanda di risarcimento del danno "morale" patito dalla vittima primaria.
Da un lato, infatti, il suddetto pregiudizio presuppone, per quanto detto, che la vittima sia rimasta cosciente ad abbia avuto consapevolezza della propria morte imminente, il che nel caso di specie non è stato nemmeno dedotto.
Al contrario, è la stessa descrizione delle condizioni cui la vittima giunse in ospedale, contenuta a p. 14 del ricorso, che induce a ritenere corretta la valutazione del giudice di merito, là dove ha escluso la sussistenza del danno in questione. 

[...]

2.16. Da quanto precede discende altresì che nessun sospetto di illegittimità costituzionale è ravvisabile nel suddetto orientamento giurisprudenziale.
Esso, infatti, accorda la più ampia tutela sia alla vittima di lesioni, sia ai suoi prossimi congiunti.
Nel caso di lesioni non mortali, sia la vittima primaria, sia i suoi congiunti - nel caso di lesioni rilevanti: Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495 - 01) - hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel caso di morte della vittima, i suoi congiunti hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel caso, infine, di sopravvivenza quodam tempore della vittima, questa ha diritto ad essere risarcita sia del danno biologico, sia della sofferenza provocata dalla formido mortis. La circostanza, poi, che tali pregiudizi siano risarcibili solo se oggettivamente accertabili e concretamente dimostrati non solo non confligge con alcuna norma costituzionale, ma costituisce al contrario un irrinunciabile presidio del principio di legalità. 

[...]

3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è manifestamente infondato.
Che nel nostro ordinamento giuridico esista e sia risarcibile un pregiudizio non patrimoniale definibile come "danno esistenziale", nei termini in cui tale ambigua nozione venne concepita e sostenuta venti anni fa da minoritaria dottrina, è stato definitivamente escluso dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere" (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, § 3.3 dei "Motivi della decisione"). 

3.4. Resterebbe tuttavia da stabilire se, al di là delle espressioni usate dalla difesa dei ricorrenti, il motivo prospetti comunque un error in iudicando effettivamente sussistente, e consistito nella violazione del principio di integrale riparazione del danno.
Sotto questo profilo, l'assunto dei ricorrenti può così riassumersi: "noi abbiamo dedotto e provato di essere stati costretti, a causa del luttuoso evento, di avere mutato le nostre abitudini di vita, e la Corte d'appello ha ritenuto che tale danno non fosse risarcibile".
Anche così qualificato, tuttavia, il motivo resterebbe manifestamente infondato.
Il prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza d'un fatto illecito non patisce - giuridicamente parlando - tanti danni non patrimoniali quante sono le rinunce che ha dovuto sopportare o le avversità che ha dovuto affrontare.
Egli patisce un solo danno non patrimoniale, che è concetto unitario ed omnicomprensivo, nella stima del quale ovviamente il giudice dovrà tenere conto di tutte le conseguenze concrete provocate dal lutto (Cass. sez. un. 26972/08, cit.).
Nella stima di tali conseguenze, la distinzione principale che il giudice di merito dovrà compiere è quella tra conseguenze normali ed indefettibili, e conseguenze peculiari del caso di specie. Le prime sono quelle che di norma non possono essere evitate da nessuna persona di normale sensibilità che patisca un così tragico evento: e dunque, a mo' d'esempio, la sofferenza, la tristezza, la perdita della gioia della vita.
La seconde sono quelle che non costituiscono una conseguenza inevitabile del lutto, ma si sono verificate nel caso concreto a causa delle particolarità di questo.
Tale distinzione ha per conseguenza che, in mancanza di allegazione e di prova dell'esistenza di specificità del caso concreto, la liquidazione del risarcimento dovrà avvenire in base ai criteri standard  ordinariamente adottati dal giudicante; in caso contrario, quei criteri standard dovranno essere opportunamente ed equitativamente variati, per qualità o quantità. 

3.5. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli non ha affatto negato tale distinzione.
La Corte d'appello, infatti, ha innanzitutto affermato di monetizzare il risarcimento del danno sofferto dai congiunti di [...] tenendo conto:
-) del rapporto di parentela;
-) del legame affettivo di particolare intensità che legava la vittima agli appellanti;
-) delle indubbie sofferenze patite sulla base dello stretto vincolo familiare;
-) del rapporto di frequentazione che i familiari avevano con la vittima;
-) della giovanissima età della vittima;
-) della perdita di un punto di riferimento effettivo e di sostegno psicologico;
-) "di tutte le circostanze del caso concreto".
Ciò posto, la Corte d'appello ha poi aggiunto di non ritenere sussistenti nel caso concreto specificità tali da giustificare un innalzamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. 
Tale valutazione non fu affatto illegittima. 
Questa Corte infatti ha in più occasioni affermato che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dagli analoghi pregiudizi non patrimoniali sofferti da altre persone in conseguenza di fatti simili, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Pertanto, in presenza d'un danno non patrimoniale, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose "del tutto anomale ed affatto peculiari". 
Per contro, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona che patisse il medesimo danno non potrebbe non subire) "non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 - 01).  
La Corte d'appello, pertanto, ha correttamente negato autonoma rilevanza alla circostanza che i genitori della vittima, dopo il lutto, avessero patito una grande sofferenza, non partecipassero più "a matrimoni e battesimi", e "si fossero inariditi".
Quelle dedotte dalla difesa dei ricorrenti, infatti, non erano certo circostanze peculiari, anomale ed eccezionali, ma costituivano purtroppo il doloroso ed umanissimo Calvario che chiunque perda una persona cara è costretto ad ascendere, pregiudizio che la Corte d'appello aveva già risarcito con la non irrisoria cifra di 280.000 curo per ciascuno dei genitori (in moneta del 2015), oltre accessori.

Cass. Civ., Ord. Sez. 6 Num. 32372 Anno 2018

Nessun commento: