01 febbraio 2017

Niente reato per l'abbandono della scuola media

[...] è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore.
Attualmente, dunque, l'art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore [...], sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi, si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem.

Cass., III Sez. Penale, sent. 4520/2017 del 31.1.2017


Nessun commento: