[...] in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Cass. SSUU 8214/05; in termini, Cass. SSUU 11332/05; e, più recentemente, Cass. sez. 5^, n. 22151/13).
Cass. civ., sez. Trib., n. 3595 del 10.2.2017
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