04 ottobre 2016

Pensione di reversibilità al nipote se il nonno se ne occupava economicamente pur in presenza, a favore del minore, della mera titolarità di un mantenimento di fatto però mai percepito.

Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza citata, rilevando il contrasto della previsione legislativa con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, mentre includeva fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i minori non parenti formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva irragionevolmente dal beneficio dell'ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati (per i quali il legislatore non richiede tale formale affidamento).
Pertanto ai fini dell’erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono stati equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati; e la vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore; mantenimento che è presunto in caso di convivenza, siccome verificatosi nel caso in esame, documentato da parte attrice né contestato da controparte; ferma restando comunque la verifica della condizione di non autosufficienza economica del nipote (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4608/2015 e circolari INPS ivi richiamate).

In altre parole, è stato sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile da: a) lo stato di bisogno del beneficiario determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari; b) il mantenimento del beneficiario da parte del dante causa quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4608/2015).

La circostanza dedotta dall’INPS secondo cui nel caso in esame mancherebbe il requisito della "nullatenenza" dei genitori, per avere la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma posto a carico del padre l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore della bambina, per cui non sussisterebbe la mancanza di reddito in capo ai genitori, contrasta con il principio giuridico (e ancor prima di elementare civiltà), secondo cui non può fondatamente rilevare ai fini del diniego opposto dall’Istituto la mera titolarità del minore di un diritto economico (assegno di mantenimento) a prescindere dalla sua concreta percezione, nella fattispecie non verificatasi siccome indirettamente provato da parte attrice, che ha provveduto a presentare due denunce ex art. 570 c.p. alla Questura di Roma, versate in atti. 

Corte dei Conti - Sez. Lazio, sent.  266/2016 del 26.9.2016

Non si rinvengono precedenti sull'argomento.

[fonte: Studio Legale Paoletti]

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